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COD. 3 - LA DEONTOLOGIA E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

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COD. 4 - RISCHIO AMIANTO NEI CANTIERI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026

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giugno 2026

16 mar

COD. 3 - LA DEONTOLOGIA E L’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

Il corso è volto fondamentalmente ad illustrare l’importanza dei  doveri dell’etica professionale cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall’esercizio della Professione).

È da tempo ormai che, a ragione, viene sostenuta la tesi della  giuridicità delle regole deontologiche (poiché inserite nell’ordinamento professionale), in contrapposizione con quella che invece relegava la deontologia al campo della morale, o addirittura al territorio della buona educazione.

 Anche la Corte Suprema di Cassazione, a partire dagli anni 2000, ha statuito (con orientamento oggi costante) che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo, pur essendo esse sottoposte – sempre  e comunque - al principio di ragionevolezza. Infatti, detta codificazione non introduce una tipizzazione o tassatività dell’illecito  disciplinare, ma ha portata meramente ricognitiva e si limita a identificare le regole deontologiche vigenti in base ai ricorrenti casi (sanzionati) di loro violazione. Un indirizzo ermeneutico, questo, certamente da confermare e sostenere perché, se gli illeciti disciplinari fossero tipizzati ogni comportamento non espressamente indicato - anche se deontologicamente riprovevole - non potrebbe essere punito.

 La vera fonte della deontologia professionale è quindi la cd giurisprudenza (disciplinare) domestica, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento.

 Tuttavia, un altro “ideatore” - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia - è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all’art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare “l’omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali…alla propria Cassa di previdenza]"; con il T.U. delle spese di giustizia (DPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell’illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest’ultima tendenza (di elaborare ex lege determinate “figure d’illecito”) va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt’altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come “infrazione disciplinare”) non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell’obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una condotta deontologicamente deplorevole, in quanto suscettibile di essere considerata pregiudizievole per la reputazione della Categoria di appartenenza.

 

Corso Collegio - 2.00 Ore

23 mar

COD. 4 - RISCHIO AMIANTO NEI CANTIERI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2026

L'obiettivo del corso è di aggiornare i professionisti sulle novità introdotte dal D.Lgs. 213/2025 e dal Piano Regionale Amianto della Regione Liguria, con focus sugli aspetti operativi nei cantieri.

Corso Fondazione - 4.00 Ore

Corso Collegio
Seminario Collegio
Corso Fondazione
Seminario Fondazione